Leggiamo la parte del regolamento attuativo del 22 dicembre che riguarda la scuola primaria:
Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133” .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Articolo 4 – Scuola primaria
1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie.
Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.
4. Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto:
a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;
b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all’orario delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;
c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza compresenze.
5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 228 del 1° ottobre 2007.
6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l’orario delle attività didattiche; relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. La dotazione medesima tiene conto altresì dell’integrazione degli alunni disabili e del funzionamento delle classi a tempo pieno secondo l’articolazione prevista dal successivo comma 7.
7. Le classi a tempo pieno secondo il modello di cui al comma 3, sono attivate a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell’organico di dette classi è confermata l’assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. A livello nazionale rimane confermato il numero dei posti attivati complessivamente, a tal fine, per l’anno scolastico 2008/2009. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno sono utilizzate per la costituzione dell’organico d’istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.
8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d’obbligo.
Se interpreto bene, dato che il testo è nebuloso, l'abolizione delle compresenze porterà di fatto a una modifica sostanziale anche nelle classi successive alla prima, dove il comma 4 garantisce che continueranno a funzionare secondo i modelli orario già adottati. Nel senso che l'orario resterà tale, ma non l'organizzazione didattica.
Se oggi in una classe lavorano una maestra prevalente con venti ore, una di matematica con cinque, una specialista d'inglese con tre ore e una maestra di religione con due, per un totale di trenta ore settimanali, da settembre non sarà più possibile. Infatti la prevalente dovrà avere ventidue ore, senza compresenze, e non resterà spazio per le altre, a meno che non si riduca l'orario d'inglese a due ore e religione ad una, ma non credo sia attuabile (quante classi dovrebbe avere una specialista per raggiungere le 22 ore?).
Comunque, la maestra di matematica dovrebbe lavorare in quattro classi o cinque per poter evitare le compresenze, perciò ogni cinque classi ci sarebbero sei insegnanti, non uno di più.
CLASSE PRIMA - Una sola maestra per tutte le materie, più eventualmente una specialista d'inglese e una di religione = 24 o 27 ore, ma di certo non 30!
CLASSE SECONDA - Una maestra prevalente per 22 ore, inglese e religione per un totale di 27 ore
oppure
una maestra prevalente per 22 ore, matematica 5, inglese 2 e religione 1 = 30 ore (in forse per la religione)
E' CHIARO CHE L'UNICO MODELLO APPLICABILE SENZA PROBLEMI E' QUELLO DELLE 27 ORE anche per le classi successive, dove l'inglese dovrebbe salire a 3; ma accettando pure le 2 ore (già volute dalla Moratti) resta il problema delle insegnanti di religione. Nessuna specialista può avere lezioni di un'ora, le servirebbero 22 classi, e in quante sedi? Non credo che si potrà arrivare a tanto.
D'altra parte anche la riduzione dell'inglese comporterebbe problemi per le cattedre specialistiche di lingua straniera, là dove ancora sopravvivono: infatti servirebbero 12 classi per raggiungere le 22 ore, con la necessità di lavorare in due circoli diversi nei centri medio-piccoli. Certo nessuno vuole favorire le cattedre d'inglese, anzi si preme per la loro soppressione, ma è comunque un punto da considerare per le difficoltà che nasceranno a settembre. Mantenere l'orario a 30 ore o scendere a 27 non sarà una scelta neutrale, comporterà riduzioni di organico e si dovrà scegliere se sacrificare gli specialisti o i maestri comuni. In un modo o nell'altro, il ministro Gelmini esige i suoi sospirati tagli.